Sono alle porte i saldi di fine stagione, in questo periodo di piena seconda ondata di Covid. Le vendite a sconto partiranno dal gennaio 2021, scaglionate in tutta Italia da regione a regione. Ma anche e soprattutto soggette a limitazioni a causa della pandemia di coronavirus. Ecco le date e le regole, così come precisate da AdnKronos.
Le date regione per regione
Sabato 2 gennaio 2021 è la data di avvio dei saldi invernali in Basilicata, Sicilia, Campania, Molise e Valle d’Aosta. A seguire, l’Abruzzo la cui data di inizio è il 4 gennaio e il giorno successivo, il 5 gennaio, Sardegna. In seguito alle nuove misure restrittive del Decreto Natale (18 dicembre), alcune regioni hanno deciso di posticipare la data di avvio saldi al 7 gennaio 2021. Si tratta di Lombardia, Puglia, Piemonte, Calabria e Friuli Venezia Giulia. In Umbria si inizierà il 9 gennaio mentre il Lazio ha posticipato ancora e dà avvio alle vendite scontate a partire dal 12 gennaio. Le Marche e la Provincia autonoma di Bolzano inizieranno il 16 gennaio, mentre in Liguria gli sconti inizieranno il 29 gennaio. Ai commercianti liguri è stato vietato fare promozioni nei 30 giorni antecedenti. In Veneto, Emilia Romagna e Toscana si dovrà aspettare il 30 gennaio. Ma in queste regioni sarà possibile fare vendite promozionali anche nei trenta giorni precedenti. Nella Provincia autonoma di Trento, invece, i saldi sono liberi.
Norme per gli acquisti in sicurezza
Nei negozi o nei centri commerciali in cui ci si recherà per gli acquisti va mantenuta la distanza di almeno un metro tra i clienti in attesa di entrata ed all’interno del negozio Prima di toccare i prodotti è obbligatoria la pulizia delle mani attraverso le soluzioni igienizzanti messe a disposizione degli acquirenti. I clienti devono obbligatoriamente indossare la mascherina, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti stessi. La possibilità di cambiare il capo, spiega Confcommercio, dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante. A meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
Indicazione del prezzi e dello sconto
Non c’è invece obbligo per la prova delle merci che si vogliono acquistare. È rimessa alla discrezionalità del negoziante. Prima di effettuare la prova vanno disinfettate le mani e, durante la prova dei prodotti, va sempre indossata la mascherina anche nei camerini. Le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e, in ogni caso, vanno favorite modalità di pagamento elettroniche. Le merci che vengono proposte in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Obbligo del negoziante è quello di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale. Davanti a ogni singolo negozio deve comparire un cartello sul numero massimo di clienti ammessi insieme nello stesso momento. L’obiettivo è diradare le presenze in simultanea per non favorire la circolazione del virus.