Via libera dal Consiglio dei ministri su un primo blocco di nuove misure anti Covid per le nuove modalità della quarantena e l’utilizzo del Green Pass. Un prossimo Cdm – presumibilmente il 5 gennaio – potrà adottare ulteriori misure. Ieri 29 dicembre è scattato infatti un decreto legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia. E vara disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato, ovvero quello che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale, oppure con l’avvenuta guarigione dal Covid. Ma il Governo Draghi introduce anche quarantene per i vaccinati diverse da quelle in vigore finora.
Green Pass rafforzato, si amplia l’uso
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Super Green Pass alle seguenti attività. Dagli alberghi e strutture ricettive, alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose. E da sagre e fiere a centri congressi e servizi di ristorazione all’aperto. Super Green Pass anche per gli impianti di risalita sciistica, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto. E nella lista ora ci sono, in aggiunta, centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Inoltre il Green Pass Rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene Covid, cosa succede
Il decreto che disciplina il Green Pass prevede inoltre che la quarantena precauzionale non si applichi in alcuni casi. In particolare per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. Oppure dalla guarigione, o dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. E di effettuare – solo se sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. La trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. Infine le capienze. Il decreto prevede che le capienze dei locali saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto, e al 35% per gli impianti al chiuso.
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