Da giovedì 18 giugno si può fare domanda per la cassa integrazione in deroga con pagamento diretto dell’Inps, tramite un anticipo del 40% delle spettanze. Lo si legge in un messaggio pubblicato dall’Istituto nazionale di previdenza.

Nuove regole per fare domanda

Cambiano dunque le regole. La presentazione delle domande è rivolta direttamente all’Inps e non alle Regioni. “Oggi – scrive l’Istituto – saranno rilasciate le funzionalità relative alla nuova domanda Inps di richiesta della cassa integrazione in deroga. Quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’Inps dei trattamenti di integrazione salariale richiesti dall’azienda con pagamento diretto. Ma anche la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande Cigo”.

Quattro settimane in più…

Il decreto Rilancio del maggio scorso – ricorda l’Inps – ha esteso il periodo di cig (cassa integrazione guadagni) e assegno ordinario per l’emergenza Covid. In pratica dalle 9 settimane previste dal decreto Cura Italia alle 18 settimane complessive. Il decreto del 16 giugno ha previsto la possibilità di chiedere le ultime quattro settimane di fermo per le aziende che avevano già utilizzato le prime 14 (9 + 5) anche per periodi antecedenti al primo settembre.

Ma in totale non più di 18…

“La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti – ribadisce l’Inps – non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive. Coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono chiedere di completarne la fruizione. Oppure, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue. Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5).

Le scadenze per presentare i moduli

Le istanze relative alle richieste dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario per un massimo di 14 settimane fra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 – sottolinea l’Istituto – possono già essere inviate dai datori di lavoro. Le domande di cassa integrazione devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Le istanze riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio fra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio 2020.